Tra i diversi aggiornamenti nel mondo della navigazione, uno tra i più popolari, riguarda la patente nautica.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi principali: per condurre qualsiasi unità da diporto (natante o imbarcazione) con motore di potenza superiore a 40,8 CV (equivalenti a 30 kW); per condurre la moto d’acqua (acquascooter), sempre e comunque, senza eccezioni legate alla cilindrata o alla potenza del motore; per effettuare lo sci nautico; per navigare oltre le 12 miglia dalla costa; per condurre unità adibite a noleggio, per le quali è richiesto un apposito titolo professionale.
Potenza - La soglia di potenza che obbliga alla patente è determinata dalla potenza massima di esercizio del motore, non dalla potenza fiscale. Quando la potenza è inferiore a 40,5 CV, la legge prevede tuttavia casi particolari in cui la patente è comunque obbligatoria, legati alla cilindrata del motore e al tipo di carburazione. La logica è che alcuni motori, pur di potenza nominalmente inferiore alla soglia, presentano caratteristiche tecniche (alta cilindrata o iniezione diretta) che li rendono potenzialmente pericolosi quanto motori di potenza superiore. Esempio pratico: motore fuoribordo da 29 kW con cilindrata di cc 998 a 4 tempi per un natante non richiede patente (sufficiente avere 16 anni); lo stesso motore con cilindrata di 1.098 cc a 4 tempi richiede la patente; motore entrobordo da 29 kW con cilindrata 1.398 cc a 4 tempi richiede la patente; motore fuoribordo da 29 kW con 1.299 cc a iniezione diretta richiede la patente; motore fuoribordo da 29 kW con cilindrata 750 cc non richiede la patente per un’imbarcazione (è sufficiente avere 18 anni). Per condurre un’imbarcazione a vela senza motore ausiliario entro le acque interne o entro 6 miglia dalla costa non è richiesta alcuna patente: è sufficiente aver compiuto 18 anni. Chi impugna fisicamente il timone di un’imbarcazione non deve necessariamente essere in possesso della patente, purché a bordo vi sia un’altra persona regolarmente abilitata per il tipo di navigazione in atto, che si assume la responsabilità del comando e della condotta.

Categorie di patente e programmi d’esame - Il sistema delle patenti nautiche italiane si articola in quattro categorie principali (A, B, C, D), ciascuna con ambito di validità e requisiti d’esame diversi.
Cat. A - Imbarcazioni e natanti (entro 12 miglia o senza limiti)
La patente di categoria A è quella più diffusa tra i diportisti. Abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto a motore o a vela con motore ausiliario. Si consegue in due versioni: entro 12 miglia dalla costa oppure senza limiti di distanza dalla costa (questa seconda versione consente di navigare anche in oceano, se siete amanti dell’avventura). L’età minima per sostenere l’esame di categoria A è di 18 anni. L’esame per la patente categoria A si articola nelle seguenti prove: 1 - La prima prova è un quiz teorico su base informatica, composto da 20 domande a risposta multipla (3 opzioni ciascuna) estratte dalla banca dati ministeriale. Il tempo a disposizione è di 30 minuti. Per superare la prova occorre rispondere correttamente ad almeno 16 domande (sono ammessi non più di 4 errori). Le domande coprono tutte le materie d’esame: meteorologia, navigazione, normativa, sicurezza, motori, manovra e, per chi ambisce a quel tipo di abilitazione, vela. 2 - La seconda prova è il carteggio (per la patente senza limiti) o gli elementi di carteggio (per quella entro 12 miglia). Il carteggio consiste nella risoluzione di problemi di navigazione stimata su carta nautica: il candidato deve tracciare rotte, calcolare posizioni, tenere conto di correnti e deriva del vento, stimare tempi di percorrenza. Per la versione entro 12 miglia sono richieste conoscenze semplificate. 3 - La terza prova, facoltativa, è un quiz specifico sulla vela, obbligatorio solo per chi intende conseguire anche l’abilitazione alla navigazione a vela oltre le 12 miglia senza motore. 4 - La quarta prova è la prova pratica, che si svolge a bordo di un’imbarcazione alla presenza di uno o più commissari d’esame. Il candidato deve dimostrare di saper manovrare l’unità in sicurezza: uscita e rientro dal porto, manovre di ormeggio e disormeggio, uomo in mare, uso dei segnali di soccorso, conoscenza delle dotazioni di sicurezza.
Cat. B - Navi da diporto
La patente di categoria B abilita alla conduzione di navi da diporto (unità superiori a 24 metri). Richiede il possesso della patente di categoria A da almeno 3 anni e l’età minima di 21 anni. L’esame di categoria B è strutturalmente diverso da quello di categoria A: prevede una prova scritta, una prova orale e una prova pratica svolta su una nave da diporto di almeno 24 metri.
Cat. C - Direzione nautica
La categoria C è una patente speciale destinata a persone con disabilità che ne limitano la capacità di conduzione ma non impediscono la navigazione con adeguati ausili tecnici. L’età minima è 18 anni. L’esame è analogo a quello della categoria A, con opportuni adattamenti.
Cat. D - Abilitazione semplificata (DI e D2)
La categoria D è un’abilitazione "ridotta”, introdotta dalla riforma del 2017, pensata per chi vuole avvicinarsi alla nautica da diporto in modo graduale e senza affrontare l’intero iter formativo. Si divide in due sottocategorie: la prima è la D1, che abilita alla conduzione di unità fino a 12 metri di lunghezza, entro 6 miglia dalla costa, con motore di potenza non superiore a 85 kW, solo in ore diurne. L’età minima è di 16 anni. Per conseguirla non è previsto un esame tradizionale, ma un corso formativo di 5 ore di teoria e 5 ore di pratica presso un centro nautico autorizzato, al termine del quale si sostiene una prova finale: un quiz di 15 domande, con un tempo di 30 minuti, che richiede almeno 12 risposte esatte per essere superato. Non è prevista una prova di carteggio. La categoria D2 è invece destinata a persone con disabilità, analogamente alla categoria C, ma con i limiti operativi della Dl.
Validità e rinnovo della patente - La validità della patente nautica è strutturata in funzione dell’età del titolare. Fino al compimento del 60º anno di età, la patente ha validità decennale (10 anni). Dopo il 60º anno di età, la validità si riduce a 5 anni, con obbligo di certificazione medica più frequente. La patente con la categoria A entro 12 miglia abilita (nei limiti delle 12 miglia) anche alla conduzione di unità abilitata a navigare senza limiti: conta il limite più restrittivo tra quello della patente e quello dell’unità.
Sospensione, revoca e limiti soggettivi - La patente nautica può essere sospesa per gravi atti di imperizia o imprudenza durante la navigazione, o per assunzione del comando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La sospensione non è prevista per la sola scadenza della patente non rinnovata: in quel caso si applica la sanzione pecuniaria. La patente viene invece revocata in caso di perdita dei requisiti morali e fisici richiesti dalla legge (non può conseguire la patente nautica chi sia stato dichiarato delinquente abituale).
Sanzioni per condotta senza abilitazione - Assumere il comando di un’unità da diporto senza la prescritta abilita- zione (non conseguita, revocata, sospesa, o con patente mai conseguita) costituisce un illecito amministrativo. La sanzione prevista va da 2.755 a 11.017 euro, cui si aggiunge la sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni. Navigare con patente scaduta comporta anch’esso una sanzione amministrativa pecuniaria.
Età minima e condotta senza patente - Al compimento dei 16 anni è possibile assumere il comando e la condotta di natanti a motore e natanti a vela con motore ausiliario, purché non sia prescritta la patente nautica (cioè purché il motore rientri nei limiti di potenza e cilindrata). Chi tiene fisicamente il timone di un’imbarcazione non deve necessariamente essere abilitato, purché sia presente a bordo un titolare di patente valida per quel tipo di navigazione, che assume su di sé la responsabilità del comando.
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