Il Nuovo Redditometro

Il Nuovo Redditometro

In questo numero analizziamo il nuovo redditometro. Introdotto col D.M. 24 dicembre 2012, entrerà in funzione quest’anno e verrà utilizzato per verificare i redditi prodotti nel 2009 e contenuti nelle dichiarazioni del 2010. Il nuovo strumento per la lotta all’evasione, sulla base di una serie di voci di spesa, calcolerà il reddito dei contribuenti. Le disposizioni contenute nel decreto messo a punto dal Ministero dell’economia e delle finanze saranno applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni di imposta dal 2009 in avanti. Il Fisco controllerà, quindi, anche le spese effettuate da quell’anno. L’Agenzia delle entrate potrà così determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti alla luce di quanto previsto dal D.P.R. 600/1973 modificato dal D.L. 78/2010. Con il nuovo redditometro sono prese in considerazione ben 55 tipologie di famiglie. Questo perché il sistema declina 11 categorie base in 5 aree geografiche differenti. Il quadro per la coppia con due figli, per esempio, cambia in base all’area di residenza della stessa sul territorio nazionale, che può essere Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole. Per quanto riguarda le voci di spesa, ne finiranno oltre 100 sotto l’occhio del redditometro. Un paniere che spazia dall’alimentare e dall’abbigliamento al tempo libero, passando per il consumo di energia elettrica e gas, i collaboratori domestici, l’acquisto e l’utilizzo di telefoni, il mutuo, le spese di manutenzione per l’abitazione nonché gli investimenti di vario tipo. Secondo quanto previsto dalla norma, il nuovo redditometro prenderà di mira gli scostamenti superiori al 20% tra entrate ufficiali e stimate. Secondo quanto comunicato nei mesi scorsi, però, nella prima fase di applicazione, lo strumento verrà utilizzato soprattutto nel caso di scostamenti più significativi del 20%. Con 8 gruppi di voci rilevanti, il settore dei trasporti costituisce un’area particolarmente scandagliata dal redditometro. Vengono prese in considerazione, declinandole per le varie tipologie di mezzi, le spese di manutenzione e riparazione, i bolli, le assicurazioni, i canoni di leasing e di noleggio. Oltre ai valori Istat, qui vengono tenuti in considerazione i Kilowatt medi riferiti al singolo mezzo di spostamento. Per le imbarcazioni, classi distinte a seconda della lunghezza e del funzionamento (vela o motore). Il possesso degli stessi rientra invece nella voce “investimenti”. Mentre sono 11 le categorie di voci di spesa prese in considerazione dal nuovo sistema. Tali indicatori verranno incrociati con le 11 tipologie di nuclei familiari declinate a loro volta in 5 aree territoriali differenti. Secondo le stime diffuse nei mesi scorsi dall’Agenzia delle entrate, circa un quinto delle famiglie ha valori incoerenti tra entrate e spese.
Riguardo alle modalità di calcolo il fisco cercherà innanzitutto, ove possibile, di dedurre in maniera diretta quelle che sono state le spese sostenute da ogni singola famiglia. Quando però questo sarà impossibile, farà riferimento a valori medi di un determinato bene, che saranno calcolati tenendo conto ovviamente delle tipologie di famiglia, della zona geografica in cui si vive e del proprio tenore di vita. In generale si terrà conto dei valori medi calcolati e stimati dall’Anagrafe tributaria o rilevati dall’Istat. Nel caso però mancassero anche questi riferimenti, il Fisco si riserva anche la possibilità di commissionare specifici studi o analisi di settore. Sarà il caso ad esempio dei dati che riguardano le spese per imbarcazioni, aerei o cavalli. Il Decreto ministeriale rende anche obbligatorio il dialogo con il contribuente, attraverso il contraddittorio. L’Agenzia delle entrate, infatti, è tenuta a dialogare con il contribuente sia in fase preventiva, chiedendogli cioè di fornire chiarimenti e di integrare con i dati in suo possesso le informazioni a disposizione dell’amministrazione, sia in un’eventuale seconda fase per definire la ricostruzione del reddito in adesione. In questo modo il contribuente «può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa». Contro i definitivi accertamenti da redditometro i contribuenti sono sempre tenuti a fornire la prova che l’eventuale livello dei consumi incongruo è in un qualche modo spiegabile; che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Così la Cassazione (sentenza n. 18604/2012) ha rafforzato un principio che governa le contestazioni che sono state fatte dagli uffici.